Art. 143
RegolamentoTitolo XI

Art. 143

309 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Il maestro direttore di banda avrà trattamento economico di maresciallo di 1ª classe e l'istruttore della fanfara quello iniziale di maresciallo di 3ª classe. Qualora essi non possono venir tratti dal Corpo, potranno essere assunti fra i sottufficiali dell'Esercito aventi la necessaria capacità, oppure mediante concorso con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-143