Regolamento›Titolo XI
Art. 143
309 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Il maestro direttore di banda avrà trattamento economico di maresciallo di 1ª classe e l'istruttore della fanfara quello iniziale di maresciallo di 3ª classe.
Qualora essi non possono venir tratti dal Corpo, potranno essere assunti fra i sottufficiali dell'Esercito aventi la necessaria capacità, oppure mediante concorso con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-143