Regolamento›Titolo XI
Art. 151
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti che in qualsiasi contingenza di servizio si trovino in numero insufficiente al bisogno o prevedano la possibilità d'incontrare resistenza o rivolta, possono richiedere l'appoggio di altri agenti della forza pubblica o dei militari che si trovino presenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-151