Art. 151
RegolamentoTitolo XI

Art. 151

317 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti che in qualsiasi contingenza di servizio si trovino in numero insufficiente al bisogno o prevedano la possibilità d'incontrare resistenza o rivolta, possono richiedere l'appoggio di altri agenti della forza pubblica o dei militari che si trovino presenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-151