RegolamentoCapo II

Art. 163

In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti comandati di servizio ai teatri devono attenersi alla scrupolosa osservanza della consegna che ricevono dai funzionari preposti a tale servizio. Nel caso che in teatro venissero commessi reati, essi debbono procedere a seconda delle norme generali, ma con la prudenza e col tatto richiesti dal luogo e devono, in ogni caso, informarne immediatamente il funzionario dirigente il servizio. Sarà cura degli agenti di verificare, anche ripetutamente, durante la rappresentazione, che tutte le uscite dei teatri siano interamente libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa dall'interno aprirle senza difficoltà. Rilevando infrazioni a tali prescrizioni, si limiteranno ad informarne il funzionario presente ed, in caso di assenza di questi, il sottufficiale più elevato in grado. Gli agenti di servizio al teatro debbono collocarsi nei posti stabiliti, rimanendo ben composti in piedi, in silenzio, a capo scoperto, e tenendo contegno serio e dignitoso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-163

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 163 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo