RegolamentoCapo II

Art. 165

In vigore dal 3 gen 1931
Salvo i casi di flagrante reato o di speciali circostanze concernenti la sicurezza e l'incolumità pubblica, gli agenti non possono introdursi dove si tengono balli, spettacoli e feste private.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-165

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