Regolamento›Capo II
Art. 172
In vigore dal 23 set 1940
Per i servizi di cui all'articolo precedente, le autorità, gli Enti pubblici od i privati cittadini, devono farne richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di versare anticipatamente e contro regolare ricevuta, la rimunerazione stabilita, al comandante della stazione, il quale, in caso di inadempimento di tale formalità, può rifiutare gli agenti richiesti.
Per i servizi aventi carattere continuativo, i richiedenti devono versare al comandante predetto una adeguata somma a garanzia delle rimunerazioni, dalla quale somma sarà, di volta in volta, prelevato l'ammontare delle retribuzioni da corrispondere agli agenti.
Al termine di ogni bimestre metà di tali proventi sarà ripartita in quote uguali fra gli agenti che hanno compiuto il servizio e l'altra metà sarà ripartita in quote uguali fra tutti gli agenti presenti alla stazione alla quale appartengono gli agenti operanti, nel giorno in cui fu eseguito il servizio. Il questore potrà escludere da questa seconda ripartizione gli agenti che nel bimestre avessero riportato punizioni.
Sono escluse dai riparti suddetti le retribuzioni spettanti agli agenti di pubblica sicurezza comandati fuori sede per i servizi di cui al n. 1 lettera C dell'articolo precedente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-172