Art. 169
RegolamentoCapo II

Art. 169

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In vigore dal 3 gen 1931
Nelle località ove esiste un ufficio di P. S. per il servizio da prestarsi nelle stazioni ferroviarie o marittime, le modalità per il servizio stesso saranno disposte dal capo dell'ufficio. In ogni caso poi gli agenti devono prestarsi prontamente alle richieste dei funzionari di P. S. di servizio sui treni ferroviari, per compiere quelle operazioni di polizia che fossero per occorrere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-169