Art. 173
RegolamentoCapo II

Art. 173

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In vigore dal 3 gen 1931
Fuori dei casi specificati negli articoli precedenti, nessuna rimunerazione è dovuta agli agenti per ogni altro servizio, fatta eccezione per le rimunerazioni offerte da Principi di Famiglia Regnante o da rappresentanti di potenze estere o da Corpi morali. In questi casi però l'accettazione dev'essere autorizzata dal Ministero, il quale stabilisce altresì se parte della somma debba essere ripartita in conformità delle norme di cui all'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-173