Regolamento›Capo II
Art. 173
119 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Fuori dei casi specificati negli articoli precedenti, nessuna rimunerazione è dovuta agli agenti per ogni altro servizio, fatta eccezione per le rimunerazioni offerte da Principi di Famiglia Regnante o da rappresentanti di potenze estere o da Corpi morali.
In questi casi però l'accettazione dev'essere autorizzata dal Ministero, il quale stabilisce altresì se parte della somma debba essere ripartita in conformità delle norme di cui all'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-173