RegolamentoCapo I

Art. 184

In vigore dal 3 gen 1931
Il servizio di prevenzione deve essere costituito da una fitta rete di vigilanza che allacci tutta la città dal centro alla periferia - senza soluzione di continuità - mediante piantoni in divisa agli isolati ed ai crocevia stradali. A tale servizio dovranno avvicendarsi nelle stesse località gli stessi uomini affinché questi acquistino la completa cognizione topografica delle vie e dei caseggiati su cui esercitano la vigilanza e, col tempo, anche la conoscenza degli abitanti e dei luoghi stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-184

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Art. 184 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo