Regolamento›Capo I
Art. 184
325 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Il servizio di prevenzione deve essere costituito da una fitta rete di vigilanza che allacci tutta la città dal centro alla periferia - senza soluzione di continuità - mediante piantoni in divisa agli isolati ed ai crocevia stradali.
A tale servizio dovranno avvicendarsi nelle stesse località gli stessi uomini affinché questi acquistino la completa cognizione topografica delle vie e dei caseggiati su cui esercitano la vigilanza e, col tempo, anche la conoscenza degli abitanti e dei luoghi stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-184