RegolamentoCapo II

Art. 194

In vigore dal 3 gen 1931
L'abbeveratura dei cavalli si fa, di regola, almeno due volte al giorno. La razione foraggio sarà distribuita secondo l'orario stabilito dal comandante lo squadrone.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-194

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Art. 194 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo