Regolamento›Capo II
Art. 194
126 / 415In vigore dal 3 gen 1931
L'abbeveratura dei cavalli si fa, di regola, almeno due volte al giorno. La razione foraggio sarà distribuita secondo l'orario stabilito dal comandante lo squadrone.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-194