Regolamento›Capo II
Art. 199
In vigore dal 3 gen 1931
I cavalli qualora non sia possibile ottenerne la cessione dal Ministero della guerra potranno acquistarsi dal commercio, mediante licitazione privata o, in casi eccezionali, mediante trattativa privata, a mezzo di una Commissione composta di un funzionario designato di volta in volta dal Ministero dell'interno, presidente, del comandante lo squadrone e del veterinario dello squadrone stesso, membri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-199