Regolamento›Capo II
Art. 206
In vigore dal 3 gen 1931
La ferratura dei quadrupedi è a carico dello Stato ed è affidata ad un maniscalco militare che, previ accordi col Ministero della guerra, verrà assegnato al reparto.
Il maniscalco deve provvedere alla manutenzione e rinnovazione della ferratura, in modo che questa sia sempre in buono stato di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-206