Art. 206
RegolamentoCapo II

Art. 206

138 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
La ferratura dei quadrupedi è a carico dello Stato ed è affidata ad un maniscalco militare che, previ accordi col Ministero della guerra, verrà assegnato al reparto. Il maniscalco deve provvedere alla manutenzione e rinnovazione della ferratura, in modo che questa sia sempre in buono stato di servizio.
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