RegolamentoCapo II

Art. 214

In vigore dal 3 gen 1931
La foggia della bardatura dei cavalli sarà stabilita con decreto Ministeriale. Alle spese per la manutenzione delle bardature ed alle altre spese relative ai cavalli sarà provveduto dal comandante dello squadrone previa autorizzazione della Prefettura, sui fondi messi all'uopo a disposizione.
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Art. 214 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo