Art. 214
RegolamentoCapo II

Art. 214

146 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
La foggia della bardatura dei cavalli sarà stabilita con decreto Ministeriale. Alle spese per la manutenzione delle bardature ed alle altre spese relative ai cavalli sarà provveduto dal comandante dello squadrone previa autorizzazione della Prefettura, sui fondi messi all'uopo a disposizione.
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