RegolamentoCapo II

Art. 217

In vigore dal 3 gen 1931
Per i cavalli giudicati affetti da morbo o da lesioni incurabili, la Commissione di cui all' anziché proporre la riforma, determina senz'altro che vengano abbattuti. I cavalli sani ed in buono stato di nutrizione colpiti soltanto da lesioni che risultino inguaribili, di data recente e tali che non abbiano potuto esercitare alcuna dannosa influenza sulla salubrità delle carni, in luogo di essere abbattuti, potranno, sempre con le norme suddette, essere ceduti mediante prezzo da convenirsi ai venditori di carne equina, previa dichiarazione dell'ufficiale veterinario che la bestia può essere destinata ad uso alimentare. I proventi della vendita dei cavalli riformati e ceduti saranno versati in conto entrate eventuali del Tesoro e la quietenza relativa sarà trasmessa, pel tramite del questore, alla Prefettura con un prospetto indicante il numero di matricola, il nome ed il sesso del cavallo venduto, la data sotto la quale venne diminuito dalla forza dello squadrone ed il prezzo ricavato dalla vendita o dalla cessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-217

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