Regolamento›Capo II
Art. 216
In vigore dal 3 gen 1931
Copia del verbale di cui all'articolo precedente sarà subito trasmessa al Ministero dell'interno al quale spetta l'approvazione della riforma e l'autorizzazione per la vendita del cavallo.
La vendita dei cavalli riformati viene fatta a licitazione o a trattativa privata, a seconda delle norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-216