Regolamento

Art. 233

In vigore dal 3 gen 1931
La prigione di rigore e la sala di disciplina di rigore si scontano con le stesse modalità stabilite, rispettivamente, per la prigione semplice e per la sala di disciplina semplice, senonchè il punito è escluso da ogni servizio od esercitazione. A scopo igienico gli sarà concesso di restare fuori del locale di punizione, una o due volte al giorno, per mezz'ora od un'ora, sotto sorveglianza, e senza aver colloquio con chicchessia. Gli arresti di rigore sono scontati dai marescialli nel proprio domicilio o in una camera apposita della caserma in sede o nel capoluogo, a giudizio del superiore che li infligge. Il punito è escluso da qualunque servizio; non può uscire nè avere colloqui con persone estranee alla famiglia senza permesso del questore o funzionario capo di ufficio di P. S. distaccato. Alla prigione di rigore, alla sala di disciplina di rigore ed agli arresti di rigore, quando tali punizioni siano inflitte nel loro massimo, possono essere aggiunti rispettivamente la prigione semplice, la sala di disciplina semplice e gli arresti semplici come punizione sussidiaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-233

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Art. 233 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo