Regolamento
Art. 236
In vigore dal 3 gen 1931
Il maresciallo che ricusi di costituirsi agli arresti quando gli viene ordinato si rende colpevole di insubordinazione punita a termini del n. 6 dell'. Nella stessa mancanza incorrono il brigadiere, il vicebrigadiere, la guardia scelta, la guardia e l'allievo che rifiutano di entrare, rispettivamente, alla sala di disciplina o alla prigione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-236