Regolamento

Art. 238

In vigore dal 3 gen 1931
Hanno facoltà di stabilire la durata e la specie delle punizioni di cui all'articolo precedente: a) i comandanti di stazione, fino a cinque giorni di consegna in caserma; b) funzionari capi degli uffici Comando agenti di P. S. nelle località dove, a termini dell', detti uffici sono costituiti; ed i funzionari capi degli uffici di P. S. distaccati fuori del capoluogo sino al massimo della consegna, della prigione semplice, della sala di disciplina semplice e degli arresti semplici, riferendone al questore con l'integrale dizione della mancanza; c) il questore ed il funzionario di P. S. comandante del nucleo agenti addetti al Ministero, fino al massimo degli arresti, della sala di disciplina, della prigione, semplici e di rigore nonché della consegna. Per le facoltà spettanti ai direttori delle Scuole in materia di punizioni provvede l'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-238

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 238 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo