Regolamento
Art. 243
In vigore dal 3 gen 1931
È punito col licenziamento dal Corpo previa decisione della Commissione di disciplina, il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, che incorre nelle seguenti mancanze:
1° la persistente riprovevole condotta, dopo esauriti in suo confronto tutti gli altri provvedimenti disciplinari;
2° l'essersi formato una famiglia illegittima;
3° l'aver contratto debiti coi propri dipendenti;
4° l'esser riconosciuto responsabile di gravi irregolarità amministrative nella gestione di fondi affidati in dipendenza della qualità di sottufficiale;
5° il tentato suicidio;
6° altre gravi mancanze non contemplate nei numeri precedenti e che rendano l'agente immeritevole di rimanere nel Corpo, senza però che si riscontri la necessità di procedere alla sua espulsione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-243