Art. 243
Regolamento

Art. 243

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In vigore dal 3 gen 1931
È punito col licenziamento dal Corpo previa decisione della Commissione di disciplina, il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, che incorre nelle seguenti mancanze: 1° la persistente riprovevole condotta, dopo esauriti in suo confronto tutti gli altri provvedimenti disciplinari; 2° l'essersi formato una famiglia illegittima; 3° l'aver contratto debiti coi propri dipendenti; 4° l'esser riconosciuto responsabile di gravi irregolarità amministrative nella gestione di fondi affidati in dipendenza della qualità di sottufficiale; 5° il tentato suicidio; 6° altre gravi mancanze non contemplate nei numeri precedenti e che rendano l'agente immeritevole di rimanere nel Corpo, senza però che si riscontri la necessità di procedere alla sua espulsione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-243