Regolamento
Art. 238
23 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Hanno facoltà di stabilire la durata e la specie delle punizioni di cui all'articolo precedente:
a) i comandanti di stazione, fino a cinque giorni di consegna in caserma;
b) funzionari capi degli uffici Comando agenti di P. S. nelle località dove, a termini dell', detti uffici sono costituiti; ed i funzionari capi degli uffici di P. S. distaccati fuori del capoluogo sino al massimo della consegna, della prigione semplice, della sala di disciplina semplice e degli arresti semplici, riferendone al questore con l'integrale dizione della mancanza;
c) il questore ed il funzionario di P. S. comandante del nucleo agenti addetti al Ministero, fino al massimo degli arresti, della sala di disciplina, della prigione, semplici e di rigore nonché della consegna.
Per le facoltà spettanti ai direttori delle Scuole in materia di punizioni provvede l'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-238