Regolamento
Art. 79
In vigore dal 3 set 1949
Qualora i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie si trovino ricoverati per infermità acuta non dipendente da cause di servizio in ospedali, e venga nel frattempo a scadere, senza rinnovazione, la ferma o la rafferma in corso, essi saranno trattenuti nell'ospedale sino a quando i sanitari curanti lo ritengano necessario e non ritengano possibile il trasferimento in ospedale civile.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 27 MAGGIO 1949, N. 515.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 27 MAGGIO 1949, N. 515.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-79