Regolamento

Art. 79

In vigore dal 3 set 1949
Qualora i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie si trovino ricoverati per infermità acuta non dipendente da cause di servizio in ospedali, e venga nel frattempo a scadere, senza rinnovazione, la ferma o la rafferma in corso, essi saranno trattenuti nell'ospedale sino a quando i sanitari curanti lo ritengano necessario e non ritengano possibile il trasferimento in ospedale civile. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 27 MAGGIO 1949, N. 515. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 27 MAGGIO 1949, N. 515.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-79

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Art. 79 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo