Art. 79
Regolamento

Art. 79

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In vigore dal 3 set 1949
Qualora i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie si trovino ricoverati per infermità acuta non dipendente da cause di servizio in ospedali, e venga nel frattempo a scadere, senza rinnovazione, la ferma o la rafferma in corso, essi saranno trattenuti nell'ospedale sino a quando i sanitari curanti lo ritengano necessario e non ritengano possibile il trasferimento in ospedale civile. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 27 MAGGIO 1949, N. 515. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 27 MAGGIO 1949, N. 515.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-79