Regolamento
Art. 80
13 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti ricoverati negli ospedali ed in altri luoghi di cura per le malattie non derivanti da cause di servizio sono sempre tenuti al pagamento della retta ospedaliera nei limiti della sola paga o stipendio da essi percepito se ammogliati, e sino all'importo dei due terzi di tutte le competenze se celibi o vedovi senza prole. Alla eventuale differenza mancante provvederà l'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-80