Regolamento di servizioTitolo X

Art. 347

In vigore dal 10 apr 2001
L'uso delle armi fatto nei casi previsti dal presente regolamento deve sempre farsi constare mediante verbale, da trasmettersi entro le ventiquattro ore all'autorità giudiziaria (procuratore del Re o pretore).

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-347

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Art. 347 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo