Regolamento di servizioTitolo X

Art. 346

In vigore dal 10 apr 2001
Nella compilazione dei processi verbali, i fatti rilevati e le operazioni compiute da ciascuno dei militari intervenuti devono essere riferiti in modo sobrio e preciso, con fedele rispondenza alla verità. È quindi vietato di esporre nei verbali premesse, considerazioni e circostanze che non abbiano assoluta connessione col fatto o che non siano richieste dalle disposizioni speciali delle leggi e dei regolamenti; di manifestare personali apprezzamenti e pareri; di accennare ad interpretazioni delle norme da applicare; di far menzione dell'opera prestata, prima o dopo dell'accertamento della violazione, da persone che a termini di legge e di regolamento non abbiano diritto ad essere comprese fra gli scopritori.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-346

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