Regolamento di servizioTitolo X

Art. 348

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo debbono arrestare i contrabbandieri ed i contravventori nei seguenti casi: a) a norma della legge doganale e della legge sul monopolio dei sali e tabacchi, nella flagranza di contravvenzione o di contrabbando, accompagnati da altro reato punito con pena restrittiva della libertà personale, ovvero nella flagranza di associazione in contrabbando o di contrabbando punito con pena restrittiva della libertà personale; b) nella flagranza del reato di violenza o resistenza all'autorità ovvero di oltraggio a pubblico ufficiale o di qualsiasi altro reato per cui, a termini di legge, sia consentito l'arresto. Per ogni altra violazione delle leggi menzionate alla lettera a), sempre che il fatto costituisca reato, i militari operano il fermo dei responsabili, se trattasi di persone sconosciute finché esse non abbiano provato la propria identità dinanzi all'autorità competente a conoscere del reato, e se trattasi di sudditi esteri finché non diano idonea cauzione per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-348

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Art. 348 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo