Regolamento di servizio›Titolo X
Art. 348
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo debbono arrestare i contrabbandieri ed i contravventori nei seguenti casi:
a) a norma della legge doganale e della legge sul monopolio dei sali e tabacchi, nella flagranza di contravvenzione o di contrabbando, accompagnati da altro reato punito con pena restrittiva della libertà personale, ovvero nella flagranza di associazione in contrabbando o di contrabbando punito con pena restrittiva della libertà personale;
b) nella flagranza del reato di violenza o resistenza all'autorità ovvero di oltraggio a pubblico ufficiale o di qualsiasi altro reato per cui, a termini di legge, sia consentito l'arresto.
Per ogni altra violazione delle leggi menzionate alla lettera a), sempre che il fatto costituisca reato, i militari operano il fermo dei responsabili, se trattasi di persone sconosciute finché esse non abbiano provato la propria identità dinanzi all'autorità competente a conoscere del reato, e se trattasi di sudditi esteri finché non diano idonea cauzione per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-348