Regolamento di servizio›Titolo XI›Capo I
Art. 351
In vigore dal 10 apr 2001
Il comandante generale esercita il mandato a lui conferito dalla legge di ordinamento del Corpo, alla immediata dipendenza del Ministro delle finanze.
Nei riguardi del servizio provvede alla distribuzione del contingente ed all'ordinamento della vigilanza secondo le esigenze indicategli dal Ministro o dai capi di amministrazione da lui delegati.
Studia inoltre e propone di sua iniziativa al Ministro tutti i provvedimenti, che valgano a rendere l'azione di servizio del Corpo più efficace e meglio rispondente agli scopi della vigilanza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-351