Regolamento di servizioTitolo X

Art. 350

In vigore dal 10 apr 2001
In materia di accesso, di visita, di verifica, di ricerca, di perquisizione e di sequestro, oltre che pei verbali di constatazione e di denuncia e per ogni altro atto del procedimento di polizia, insieme con le disposizioni del presente regolamento i militari del Corpo sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge e di regolamento, generali e speciali, all'uopo stabilite.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-350

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