Regolamento di servizio›Titolo X
Art. 349
In vigore dal 10 apr 2001
Gli arrestati in seguito a mandato di cattura od a richiesta delle autorità competenti, quando non si trovi sul posto l'autorità che emise il mandato od un ufficio di pubblica sicurezza, possono consegnarsi alle stazioni dei carabinieri reali.
Gli arrestati d'iniziativa dei militari del Corpo per servizi di pubblica sicurezza possono consegnarsi al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al podestà del Comune, nel cui territorio seguì l'arresto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-349