Regolamento di servizioTitolo X

Art. 345

In vigore dal 10 apr 2001
Nel caso in cui, per gravissimi sospetti di contrabbando o di altro reato in materia di finanza, si debbano eseguire visite e perquisizioni presso Regi stabilimenti militari e marittimi, devesi richiedere prima l'assenso del comandante lo stabilimento, e l'operazione deve essere sempre diretta da un ufficiale del Corpo in uniforme. Salvo il caso di flagranza di contrabbando, è vietato d'introdursi, per procedere a visite o perquisizioni, negli uffici postali o nelle vetture e scompartimenti dei treni ferroviari, dei piroscafi e delle tramvie destinate al servizio postale, senza preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni o senza un'ordinanza dell'autorità giudiziaria. È assolutamente vietato d'introdursi, per eseguirvi visite e perquisizioni, nelle case ed uffici degli agenti diplomatici dei governi esteri ed in quelli degli altri rappresentanti di tali Governi, i quali godano identiche prerogative.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-345

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Art. 345 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo