Regolamento di servizioTitolo X

Art. 344

In vigore dal 10 apr 2001
Di regola non si possono praticare visite e perquisizioni nei domicili e locali privati, senza l'assenso del comandante di sezione o di tenenza o di altro comandante ufficiale, che abbia sede nel luogo in cui l'operazione si deve eseguire. Però nel caso di assoluta e comprovata urgenza, ed in mancanza dei ridetti comandanti sul posto, l'assenso può essere dato dai sottufficiali comandanti di reparto. In mancanza di un ufficiale, le perquisizioni devono essede dirette personalmente da un sottufficiale. In condizione di flagranza o quando vi sia pericolo nell'indugio si può prescindere dall'assenso e dall'intervento sopra detti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-344

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Art. 344 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo