Regolamento di servizio

Art. 340

In vigore dal 10 apr 2001
D'intesa, ove occorra, con le locali autorità di pubblica sicurezza, i militari del Corpo provvedono ad accertare, presso le fabbriche, officine e negozi, la regolare osservanza delle disposizioni sull'obbligatorietà della prova delle armi da fuoco portatili. A tal uopo riscontrano che le armi anzidette e anche le sole canne di esse, allestite nel Regno o riparate per essere poste in commercio, escluse quelle fabbricate per conto dell'amministrazione militare o destinate a collezioni e musei, siano munite ciascuna del prescritto marchio di prova e del marchio di riconoscimento del banco nazionale che ha eseguito la prova, nonché del certificato di prova del banco stesso o, nel caso di certificato collettivo, da un cartellino recante il bollo del banco di prova e l'indicazione del numero del certificato collettivo. Parimenti riscontrano che risulti eseguita la prova delle armi importate dall'estero, sempre che queste non siano munite del certificato e non portino impresso il marchio della prova già subita presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-340

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Art. 340 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo