Regolamento di servizio

Art. 336

In vigore dal 10 apr 2001
In conformità delle speciali disposizioni di legge e di regolamento, contro le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, i militari del Corpo sono tenuti a concorrere ai servizi di vigilanza e di prelevamento di campioni, provvedendo, inoltre, alle scorte che venissero ordinate o richieste, nella propria competenza, dagli uffici di dogana.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-336

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Art. 336 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo