Regolamento di servizio

Art. 331

In vigore dal 10 apr 2001
Verificandosi, lontano dagli aeroporti o dalle immediate vicinanze di essi, sinistri aeronautici che provochino non soltanto danni al materiale di volo o all'altrui proprietà, ma anche lesioni o morte all'equipaggio od a terzi, i militari del Corpo che prima ne abbiano notizia debbono darne telegrafica comunicazione al Ministero per l'aeronautica e al comando o reparto di aeronautica più vicino, provvedendo per il piantonamento dell'aeromobile o dei resti di esso, fino a quando il personale di aeronautica che sarà accorso non abbia inquisito e disposto. Solo nei casi in cui improrogabili necessità imponessero la rimozione senza attendere l'arrivo dell'autorità aeronautica più prossima, la rimozione avverrà con la massima cautela, procurandosi di non disperdere o lasciare asportare alcuna parte dell'aeromobile, e di non provocare alcun ulteriore danno nel recupero dei resti. Nel caso che si tratti di aerostati del R. Esercito, la comunicazione di cui sopra deve essere fatta al Gruppo Aerostieri - Roma. Ove il sinistro si sia verificato in mare, i militari del Corpo che per primi ne abbiano notizia ne informano, contemporaneamente alle autorità aeronautiche, quella marittima più vicina per l'invio di soccorsi. Se però sia pronta sul posto un'imbarcazione od unità del naviglio del Corpo, capace d'intervenire in modo efficace, essa si reca subito nelle acque dove è avvenuto il sinistro, per gli incombenti del caso. Però al sopraggiungere di altra unità della R. Marina o comunque inviata dall'autorità marittima, spetta ad essa di provvedere alle ulteriori occorrenze, valendosi, se crede, anche degli aiuti del Corpo. Di tutti i sinistri che abbiano avuto a segnalare, i militari del Corpo devono dare al più presto notizia anche all'autorità giudiziaria. --------------- Regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356: (modificato con l' del R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325) - comma 2° e seguenti: «L'unità navale inviata in soccorso, appena giunta sul posto, provvede al ricupero degli aviatori, anche se non più in vita, e, se possibile, ritira a bordo tutti gli oggetti che, o dietro indicazione degli aviatori o a parere del comandante, è necessario sottrarre all'eventualità di perdita per affondamento. Tali oggetti a cura del comando di bordo, verranno subito riuniti ed elencati in apposita nota. L'aeromobile avariato, se le condizioni del mare lo consentono, sarà rimorchiato in porto con le precauzioni necessarie a non aumentare le avarie e sarà consegnato alle autorità aeronautiche competenti, insieme con tutti gli oggetti eventualmente ritirati a bordo e con l'elenco relativo. Qualora per lo stato del mare, risulti impossibile effettuare rimorchio dell'aeromobile avariato, e questo, restando alla superficie, possa rappresentare un pericolo per la navigazione, il comandante della nave soccorritrice è autorizzato ad affondarlo. In entrambi i casi il comandante della nave soccorritrice compila un rapporto nel quale procura di raccogliere il maggior numero dei dati richiesti dall'. Copia di tale rapporto deve esssere subito comunicata alle autorità aeronautiche interessate. - modificato dall' del R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325. Dati che esso richiede: a) località e data dell'incidente; b) tipo e matricola dell'aeromobile e reparto a cui appartiene (e se l'aeromobile non è militare, aeroporto presso il quale esso è iscritto); c) nome degli infortunati; d) nome delle persone che hanno prestato soccorso, all'infuori di quanto è stato provveduto dal comandante dell'aeroporto a termine dell', e natura di tale soccorso; e) causa presumibile del sinistro; f) opportunità dell'inchiesta tecnica.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-331

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo