Regolamento di servizio
Art. 335
In vigore dal 10 apr 2001
Speciale attenzione i militari del Corpo devono spiegare per l'osservanza delle disposizioni generali e locali, che regolano la caccia e la pesca, assicurandosi, in ogni caso, che nessuno venga meno all'obbligo di provvedersi della prescritta licenza, e constatando in forma legale la contravvenzione per ogni infrazione eventualmente rilevata.
Rispetto alla pesca, debbono, inoltre mirare più particolarmente ad impedire quella con la dinamite o con le altre materie esplodenti, e l'immissione nelle acque di qualunque altra materia atta ad uccidere, stordire od intorpidire i pesci e gli altri animali acquatici, nonché la raccolta di tali animali, e dei pesci così storditi od uccisi. Vigilano eziandio perché non si faccia commercio di pesci non pervenuti alle dimensioni indicate nei rispettivi regolamenti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-335