Regolamento di servizio
Art. 338
In vigore dal 10 apr 2001
Su richiesta delle competenti autorità, o quando vi sia indizio di frodi ed abusi, i militari del Corpo eseguono ispezioni negli stabilimenti, officine, magazzini, depositi e luoghi di smercio, i cui esercenti siano comunque autorizzati a detenere sostanze velenose aventi azione stupefacente, controllando nelle ispezioni stesse la regolare tenuta, dei prescritti registri di carico e scarico e delle richieste, e riscontrando, ove occorra, le sostanze ivi esistenti.
Per lo smercio di stupefacenti al minuto, su prescrizione sanitaria, da parte delle farmacie, i militari però procedono a ispezioni e ad accertamenti solo quando vi sia fondato indizio di frodi od abusi.
In ogni caso, i risultati delle ispezioni, per compiere le quali i militari hanno, in qualunque momento, accesso libero in qualsiasi parte dei locali sopra detti, debbono farsi constare mediante verbale di visita, da trasmettersi in originale al prefetto della provincia.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-338