Regolamento di servizio

Art. 333

In vigore dal 10 apr 2001
Spetta anche ai militari della Regia guardia di finanza il compito di reprimere le frodi alla legge sulla privativa postale. Essi debbono quindi assecondare le richieste che eventualmente vengono loro rivolte dagli impiegati postali, per accertare in modo legale le frodi alla predetta legge. Ed hanno facoltà di procedere a perquisizioni sulle navi, sui veicoli delle strade ferrate e delle tramvie, nonché sulle vetture pubbliche, escluse però le persone dei viaggiatori, e così pure sui vetturali, mulattieri, barcaiuoli, sugli agenti che scortano i treni delle dette strade ferrate e delle tramvie, sulle persone componenti gli equipaggi delle navi e simili, come pure sui messaggeri, procaccia e portalettere rurali delle poste, con obbligo di sequestrare qualsiasi oggetto trasportato in frode alla privativa. Nel caso, infine, che abbiano ragione di sospettare che nei dispacci postali contenenti corrispondenze o pacchi siano trasportati oggetti di furtiva provenienza o spediti in frode alle leggi sulle dogane, sui monopoli o altre, hanno facoltà di accompagnare i dispacci stessi all'ufficio e di esigere che siano aperti e verificati in loro presenza, senza però violare le dette corrispondenze.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-333

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Art. 333 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo