Regolamento di servizio
Art. 337
In vigore dal 10 apr 2001
Oltre a impedire e reprimere, specie negli scali marittimi e nelle stazioni ferroviarie di confine, l'importazione od esportazione in contrabbando delle sostanze velenose aventi azione stupefacente, i militari della R. guardia di finanza hanno anche il compito di vigilare, in concorso con gli altri organi di polizia e compatibilmente con le esigenze del proprio servizio d'istituto, contro l'abusivo commercio delle sostanze medesime.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-337