Regolamento di servizio

Art. 332

In vigore dal 10 apr 2001
Compatibilmente col servizio di loro istituto, i militari del Corpo debbono curare che non si commettano abusive derivazioni di acque pubbliche, e vigilare perché gli utenti autorizzati di tali acque non contravvengano alle norme stabilite dal relativo decreto di concessione. A tale uopo i militari denunciano le eventuali contravvenzioni con regolare verbale, di cui un esemplare va rilasciato al contravventore, uno va trasmesso all'ufficio del genio civile e uno, quando vi siano degli oggetti sequestrati, va con questi consegnato al podestà del Comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-332

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Art. 332 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo