Regolamento di servizio
Art. 332
In vigore dal 10 apr 2001
Compatibilmente col servizio di loro istituto, i militari del Corpo debbono curare che non si commettano abusive derivazioni di acque pubbliche, e vigilare perché gli utenti autorizzati di tali acque non contravvengano alle norme stabilite dal relativo decreto di concessione.
A tale uopo i militari denunciano le eventuali contravvenzioni con regolare verbale, di cui un esemplare va rilasciato al contravventore, uno va trasmesso all'ufficio del genio civile e uno, quando vi siano degli oggetti sequestrati, va con questi consegnato al podestà del Comune in cui fu accertata la contravvenzione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-332