Regolamento di servizio›Capo III
Art. 328
In vigore dal 10 apr 2001
Anche fuori dei casi di naufragio, i militari del Corpo hanno l'obbligo di ricuperare e consegnare all'autorità marittima, od in difetto di questa al podestà locale, previo avviso all'ufficio doganale, le merci, gli attrezzi e tutti gli oggetti gettati dal mare sulla spiaggia o rinvenuti in mare, a galla o sott'acqua.
Nei ricuperi di generi di monopolio o di merci provenienti da getto fatto dai contrabbandieri, la consegna deve essere fatta direttamente al più vicino ufficio doganale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-328