Regolamento di servizioCapo III

Art. 328

In vigore dal 10 apr 2001
Anche fuori dei casi di naufragio, i militari del Corpo hanno l'obbligo di ricuperare e consegnare all'autorità marittima, od in difetto di questa al podestà locale, previo avviso all'ufficio doganale, le merci, gli attrezzi e tutti gli oggetti gettati dal mare sulla spiaggia o rinvenuti in mare, a galla o sott'acqua. Nei ricuperi di generi di monopolio o di merci provenienti da getto fatto dai contrabbandieri, la consegna deve essere fatta direttamente al più vicino ufficio doganale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-328

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Art. 328 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo