Regolamento di servizio›Capo III
Art. 327
In vigore dal 10 apr 2001
Di concerto con le autorità marittime o di propria iniziativa, quando non vi siano mezzi mercantili sufficienti, i militari del Corpo intervengono con le proprie imbarcazioni ed unità per il salvataggio di persone che si trovino in imminente pericolo di vita in mare.
In seguito a formale richiesta delle autorità marittime o delle parti interessate, o di propria iniziativa quando si ritenga che concorrono motivi gravi di urgenza e d'interesse pubblico, prestano inoltre assistenza in mare per il salvataggio di navi o galleggianti mercantili e curano in ogni caso di impedire la dispersione degli effetti e delle merci recuperate o gittate sulla spiaggia, assicurandone la custodia, ed informandone subito i più vicini uffici marittimi e doganali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-327