Regolamento di servizio

Art. 330

In vigore dal 10 apr 2001
Ove non ne derivi pregiudizio all'esecuzione dei compiti d'istituto, i sottufficiali delle brigate possono, previo assenso del Comando Generale del Corpo, essere incaricati della temporanea reggenza degli uffici locali marittimi e delle delegazioni di spiaggia. Però in caso di urgenza o di breve durata, l'autorizzazione può essere data dal comando di legione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-330

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Art. 330 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo