Regolamento di servizio

Art. 334

In vigore dal 10 apr 2001
Spetta pure ai militari del Corpo di vigilare che non si trasportino per mercede per conto di terzi, nell'interno del Regno, anche provenendo dall'estero, fuori dell'ambito di uno stesso comune, pacchi o piccoli colli di peso fino a 20 chilogrammi, senza averne avuta licenza dall'amministrazione postale e senza avere applicato in favore di questa i diritti dovuti per ogni pacco trasportato. È quindi in facoltà dei militari medesimi di accertare in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo che i corrieri, commissionari, spedizioneri, cavallanti, barcaiuoli e pedoni, nonché gli accollatari dei trasporti postali con carrozza o cavalcatura e i procaccia postali a piedi, cui sia stata concessa la licenza anzidetta, prima di iniziare il trasporto dei pacchi e dei piccoli colli accettati li abbiano regolarmente descritti su appositi bollettari numerati a madre e figlio, abbiamo altresì applicato per ciascun pacco o collo su la matrice e la figlia della relativa bolletta le parti rispettivamente stabilite dagli speciali francobolli corrispondenti ai diritti dovuti, e accompagnino ciascun pacco o collo durante l'intero trasporto con la bolletta figlia la quale deve pure servire come bolletta di consegna al destinatario.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-334

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Art. 334 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo