Regolamento di servizioTitolo X

Art. 342

In vigore dal 10 apr 2001
Possono essere sottoposti a visita personale gli individui, i quali, pel loro contegno o per altre circostanze, facciano fondatamente supporre che nascondano sotto gli abiti generi di contrabbando. Di tale facoltà si deve però far uso con la massima riserva, astenendosene quando il sospetto non si fondi su indizi palesi e giustificabili, specialmente se l'individuo da visitare non trovisi in prossimità della linea doganale o degli altri posti, in cui sia possibile la frode. Sulle persone che si trovino negli spazi doganali o in altri luoghi in cui si compiano operazioni doganali, ovvero nell'interno dei depositi o opifici o stabilimenti del monopolio dei sali e tabacchi, non possono eseguirsi perquisizioni che su richiesta od autorizzazione del capo servizio relativo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-342

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Art. 342 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo