Regolamento di servizio›Titolo X
Art. 343
In vigore dal 10 apr 2001
Se la persona da visitare è un uomo, manifestatogli urbanamente e decorosamente lo scopo della visita personale, lo si invita a spostare da sè stesso gli abiti, per accertare la sussistenza o meno del concepito sospetto. In caso di rifiuto, ove per ragioni di distanza o di urgenza. non si possa o non convenga accompagnare la persona al più vicino ufficio doganale, dei monopoli o di brigata, oppure presso altra autorità, per ivi visitarla, la visita viene compiuta sul posto, in luogo appartato, senza la presenza di estranei.
Quando debbasi visitare una donna, la si accompagna al più vicino ufficio doganale, dei monopli o di brigata, al quale sia assegnata una visitatrice. Laddove non esistano tali uffici, la donna da visitare viene accompagnata presso il più vicino ufficio comunale e la visita si fa eseguire da un'altra donna di fiducia. Ai militari del Corpo è assolutamente vietato di perquisire donne, anche quando vi sia il consenso o la richiesta di queste.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-343